La legislazione che regola il web è in fase di continuo sviluppo, dovendosi districare tra i difficili equilibri che spingono a voler normare il mondo della rete, senza per questo soffocarne la libertà d'espressione. Il clamoroso flop della legge sull'editoria prima, e di quella sullo sharing poi, sono chiari esempi di questo "andazzo" incerto.
Le nuove disposizioni sulla privacy (Dlgs 467-2001) esentano da regolamentazione specifica solo i siti web privati ad uso personale, lasciando di fatto "liberi" solo i curriculum online e accomunando sotto un'unica disposizione di legge il gigante del marketing online e il più piccolo dei blog.
Se tuttavia sono controverse le interpretazioni delle normative in svariati settori legati al mondo telematico, più definiti e delineati sono i contorni giuridici di alcuni utilizzi del web molto diffusi, ma non per questo più conosciuti.
Esempio classico è la Netiquette (http://www.nic.it/NA/netiquette.txt), riassunta in alcuni articoli chiave dal N.I.C. e originata più da usi e consuetudini che da una preesistente normativa.
Poco conosciuta anche la legislazione relativa al diritto d'autore. Tale diritto è per legge inalienabile (artt. 2575-2576 c.c.): è pertanto superfluo indicare sul proprio sito web che si è legittimi proprietari delle proprie opere d'ingegno, siano esse grafiche o testuali; è sufficiente indicare le proprie generalità (cosa peraltro prevista e spesso richiesta dalla legge italiana).
Il sito peraltro dovrebbe contenere esclusivamente materiale da noi prodotto, dalla prima riga di codice all'ultimo sprite grafico.
In caso di utilizzo di oggetti esterni, quali immagini, musiche, ma anche collegamenti a motori di ricerca, banner pubblicitari o altro non da noi realizzato, deve essere specificato, per ogni singolo oggetto, la paternità.
Esistono inoltre dei vincoli che, su qualunque oggetto coperto da diritto d'autore, impongono l'esplicita autorizzazione da parte dell'autore stesso.
La complessità della realizzazione di un sito internet diverrebbe pertanto enorme se la normativa non venisse in aiuto dandoci qualche concessione: l'articolo 70 del D.L sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche) recita :"Il riassunto la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera." , ovvero, in assenza di scopo di lucro (niente sponsor, banner pubblicitari, commercio online et similia) e per semplici citazioni o riferimenti - di cui però è fatto obbligo di specificare la paternità - è possibile aggirare il limite della concessione dell'autore, dato che, di fatto, ne stiamo promuovendo la fama.
Va comunque sottolineato come i successivi D.L. 248/00 e la DIR 2001/19/CE, pur non modificando i termini dell'articolo 70, in parte precedentemente esposto, ne delimitano in modo più chiaro e rigido i confini.
Di fatto la 248/00 introduce delle chiare modifiche rivolte al web:
"Art. 4.
1. Nell’articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall’autorità giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione»."
e ancora
"«Art. 162. – 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all’articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l’accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia."
e ancora
"Art. 6.
1. L’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 163. – 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento»."
e ancora
"Art. 8.
1. Dopo l’articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
«Art. 174-bis. – 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell’esercizio o dell’attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività."
Infine il punto 29 della legge comunitaria afferma:
"La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line". [...] Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, [...] ogni servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono".
Quest'ultima affermazione sottolinea come il contattare i soggetti depositari del diritto e chiedere loro l'autorizzazione alla pubblicazione sia onere di chi offre il servizio on-line, e come divenga pertanto sanzionabile l'omissione, il ritardo o la dimenticanza di tale prassi.
E' dunque illegale affermare di possedere l'esclusiva sui diritti del proprio sito e di tutto ciò in esso contenuto, quando in esso siano presenti elementi creati da altri soggetti di diritto, reato sconfinante ai limiti del penale qualora tali soggetti non abbiano fornito il manifesto assenso all'utilizzo delle loro opere da parte del fruitore.
Un discorso particolare va fatto per i forum e i sistemi di chat e community online: tali siti, non possono, al di là del fatto di essere stati realizzati o meno integralmente in tutti i loro componenti dal gestore, godere dell'esclusiva sui diritti del materiale pubblicato, pur restando il gestore gravato di tutte le responsabilità che gli competono per tale tipo di web site.
Difatti, se un utente pubblica sul forum una propria poesia, o il testo di una canzone da lui scritta, il gestore non può arrogarsene nè la paternità, nè i diritti, perchè ciò andrebbe contro l'inalienabilità che la legge concede all'opera d'ingegno e al suo creatore.
Mi è capitato di leggere in alcuni siti una regolamentazione interna in cui l'utente è costretto ad accettare tutte le clausole previste, inclusa quella di perdere diritti e paternità di quanto da lui scritto o inserito nel sito: tale tipologia di clausola è vessatoria, illegittima e tale da rendere il contratto nullo; consiglierei ai gestori di tali siti di studiare un po' di più i diritti e i doveri di un gestore e di un webmaster prima di imbarcarsi in situazioni del genere.
Ho trovato anche dei siti totalmente basati su un successo letterario, o cinematografico, o televisivo, riportare nella home page "tutti i diritti appartengono a me e a peppe (nome ovviamente di fantasia)": se faccio un sito su SPAZIO 1999, al fine di "catturarne" i fans con lo spauracchio del nome (ne ho preso uno tra quelli ancora non utilizzati, per non offendere nessuno) non basta specificare in ogni riferimento la paternità ed avere la concessione all'uso dai reali aventi diritto: bisogna esimersi dallo scrivere frasi "pericolose" come quella citata, perchè si rischia un intervento diretto dell'authority, la chiusura del sito e anche degli strascichi (di solito poco piacevoli) con la S.I.A.E.
Un ultimo accenno va ai suffissi di dominio: i domini con estensione COM e IT nascono come domini commerciali, il primo a livello internazionale, il secondo per il mercato italiano (ogni paese ha le due lettere caratteristiche in luogo di IT); il suffisso ORG è per le associazioni no profit e i comitati.
I domini di tipo NET, BIZ, INFO sono rivolti a forme di divulgazione di massa, comunicazione, tempo libero etc etc etc. Il governativo GOV non è acquisibile.
Quando si sceglie il nome del proprio dominio, conviene farlo con criterio, anche in termini di suffisso, giacchè possedere un dominio con estensione commerciale difficilmente ci aiuterà a sostenere la tesi del sito no profit.