Messaggi di Posta postato il 27/10/2016 18:27:59 nel forum giochi online
In un gdr play by chat si ha a disposizione la messaggistica via posta. Questa può riguardare contenuti OFF Game oppure ON game, ma l'utente che garanzie ha?
I gestori di un gioco hanno diritto di poter leggere in ogni momento i messaggi di un qualsiasi utente? C'è bisogno di specificarlo nel "contratto" d'iscrizione? La privacy fino a che punto può essere applicata?
Cito l'articolo 15 della costituzione italiana:
"La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge."
Mi rendo conto che in un gdr non vi sia la figura di un giudice, ma nonostante questo testo sia stato scritto nella seconda metà degli anni '40 è applicabile anche alla corrispondenza online, quale la messaggistica di posta elettronica offerta dalla land.
Sembrerebbe un attimo estremizzato, ma nel caso io scambi informazioni che non voglio divulgare a terzi, via missiva, l'intercettazione di un gestore non potrebbe essere (oltre che a violazione del 15 articolo cost.) anche contro i principi della privacy? Che sia volontariamente o meno, ovviamente.
Il discorso è al limite, me ne rendo conto, dunque vi chiederei in via concettuale una risposta per ipotesi, se si possa o meno fare, se si in quali casi specifici, con diretta autorizzazione di una delle due parti o perchè l'utente risulti essere una minaccia sensibile con dati motivati, grazie mille. :)
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27/10/2016 18:43:08
Che scopo ha la messaggistica?
E' un banale strumento di gioco tra personaggi, o tra giocatori?
A mio parere è la differenza più grande: se è previsto che sia una forma di comunicazione tra giocatori, dovrebbe essere inviolabile, se invece è scritto che è tra personaggi, puoi leggere quanto vuoi. Se poi i giocatori ne fanno un utilizzo diverso non è colpa tua.
27/10/2016 18:46:18
Ha più scopi, il messaggio se è selezionato su OFF riguarda i giocatori, su ON, invece, i personaggi. Sto parlando di messaggi impostati su OFF ovviamente.
27/10/2016 21:03:27 e modificato da ghennadi72 il 27/10/2016 21:11:28
Mi sa che c'è un po' di confusione sui termini "corrispondenza personale" e "privacy".
Primo. Una land virtuale non è un servizio di corrispondenza tra due persone fisiche e il primo malinteso nasce proprio dal confondere tra messaggeria interna a un sito privato aperto all'uso di terzi sotto specifiche condizioni di utilizzo e "corrispondenza personale".
Non esiste alcuna associabilità sicura tra un account su una land e una persona fisica. L'utente chiamato Samantah potrebbe chiamarsi Samantah Rossi, Giuseppe Verdi, Monica Bianchi o Paolino Paperino e il proprietario/amministratore del database, nonchè il proprietario della land non ha alcuna possibilità di associare l'utenza a una persona esistente a meno che non richieda l'identificazione tramite invio di documenti al momento della registrazione. Normalmente, a meno che il gestore non sia un masochista o un megalomane che ha scambiato sè stesso per un fornitore di servizi email come Google, Yahoo, Microsoft, ecc, l'unica cosa che interessa al gestore è l'associabilità tra i dati di login e almeno un indirizzo di posta elettronica valido, usato in genere come chiave unica di registrazione dell'account.
Il secondo punto debole della pretesa di considerare i MP (che chiamiamo Messaggi Privati/personali per comodità ma non sono tali) al pari della corrispondenza personale sta nei termini di utilizzo che sottoscrivi ed accetti al momento della registrazione di un account. Se già il gestore del servizio al momento della sottoscrizione, ti informa esplicitamente che la messaggeria interna non è da considerarsi privata e che può essere monitorata in qualunque momento dall'admin del database o da persone sue incaricate (moderatori) senza necessità di preavviso, tutto il castello di carte cade a monte. Poi hai voglia a dire "eh, ma non avevo letto il regolamento che ho accettato, era troppo lungo". Infatti sarebbe buona cosa scriverlo sotto ogni form di invio e ricordarlo, al giocatore, che gli "MP" non sono un servizio di corrispondenza privata, ma solo diretta (*), e che gli utenti sono sconsigliati dall'usare la messaggistica interna per discutere o trasmettere informazioni personali e dati sensibili.
Terzo, problema "privacy". Fermo restando che l'eventuale gestore/moderatore che legge un MP di un utente non ha alcuna certezza che l'informazione letta sia veritiera ed associabile a una persona fisica o una cazzata raccontata da una identità virtuale inventata (c.d. fake) e che quindi anche il concetto di "dato personale" e "dato sensibile" è molto dubbio, nel momento in cui ti ho già avvisato che posso accedere in qualunque momento alla tua messaggeria interna per ragioni di moderazioni e vengo "mio malgrado" a sapere che il tuo numero di cellulare è 333-444555666, o che il suo sesso è XX o XY e che ti piacciono le persone di sesso XX o XY, la eventuanle violazione della tua privacy (o meglio della privacy dell'identità virtuale che potrebbe essere benissimo un fake) non nasce dal fatto che io gestore/moderatore sono venuto a sapere il tuo numero di telefono (dato personale) o il tuo orientamento sessuale (dato sensibile), ma l'eventuale abuso che ne faccio diffondendolo a terzi senza la tua esplicita autorizzazione (ad esempio diffondendo l'informazione a terzi soggetti non inclusi tra quelli che sono autorizzati a leggere i MP dal regolamento che hai sottoscritto).
ps: io mi preoccuperei molto di più dell'uso che autorizzi Google a fare di qualunque testo inviato in chiaro tramite gmail. E anche quelle sono condizioni che sottoscrivi registrando un account gmail.
(*) A proposito della differenza tra un servizio di cosrrispondenza personale privata e un servizio di comunicazione diretta, c'è una lunga letteratura, fin dai tempi delle reti telematiche amatoriali, la cui posta era specificamente definita "diretta" e non "privata" e gli utenti di una BBS (computer di privati cittadini messi liberamente a disposizione come nodi di una rete di banche dati amatoriali) ad esempio di Bergamo erano esplicitamente avvertiti che la loro posta matrix (si chiamava così) poteva essere liberamente letta da ogni sysop di qualunque BBS in cui fosse transitato il messaggio prima di arrivare al destinatario finale, magari l'utente di una BBS di Catania. Peraltro proprio questa materia fu alla base della scissione tra la rete amatoriale Fidonet e la rete che poi si chiamò Cybernet. Sulla prima i sysop conservarono il diritto "contrattuale" di monitorare i messaggi in tansito sui loro computer e di conseguenza vietarono l'utilizzo di programmi di crittografia proprio per poter avere accesso alle comunicazioni dirette tra utenti in caso di necessità, mentre nella seconda rete l'uso di programmi di crittografia forte come PGP era addirittura incoraggiato in quanto i sysop si rifiutavano di accedere alle comunicazioni dirette fra utenti ed incoraggiando l'uso di programmi di crittografia "forte" sostenevano di potersi astenere da qualunque responsabilità nel caso in cui gli utenti delle loro BBS avessero usato la loro banca dati come canale per commettere reati.
La questione di sfondo infatti non era tanto la privacy, quanto la responsabilità del sysop (gestore) di una BBS delle attività degli utilizzatori di quelli che erano e restavano computer di privati cittadini liberamente messi a disposizione di altri privati cittadini per condividere gruppi di discussione, files, ecc, ma che gli utenti potevano (all'insaputa del sysop) utilizzare per commettere atti illeciti di cui poi avrebbe potuto essere accusato di essere complice il sysop della banca dati utilizzata... cosa che puntualmente avvenne in occasione della cosiddetta Operazione Fidobust a metà anni 90, quando dozzine di sysop si videro i computer sequestrati e le stanze in cui stavano fisicamente, magari la camera da letto o lo studio di casa, coi sigilli dell'autorità giudiziaria.
27/10/2016 21:54:56 e modificato da musicamusa il 27/10/2016 22:03:56
Incollo quello che ho scritto altrove, di recente, sul tema.
Perdonate la prolissità, ma ho dedicato qualche ora di ricerca tecnica sul tema.
L'amministratore di un PBC può leggere i messaggi privati scambiati all'interno della sua piattaforma?
Una distinzione di fondo.
A mio avviso, non bisogna confondere il concetto di contenuto della corrispondenza con il concetto di dato personale.
I dati personali sono rappresentati da «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione» (http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art616.html).
La stessa Autorità Garante della protezione dei dati personali fornisce un'ulteriore interpretazione di cosa intenda per dato personale, e dice in maniera ancora più chiara che «sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..»(http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248)
Secondo me, emerge in maniera chiara il fatto che non sempre il contenuto di una corrispondenza contenga dati personali: un conto è una corrispondenza che comunica ad un altro soggetto il proprio numero di conto corrente, l'indirizzo IP, il nome del partner e così via, ed un conto un “Ciao! Ti va di giocare?”.
“Ciao! Ti va di giocare?” è un messaggio interpersonale che tuttavia non contiene nessun dato personale, perché attraverso la semplice lettura del messaggio (senza quindi ricorrere ad ulteriori controlli) non è possibile risalire all'identità delle persone fisiche coinvolte (Francesco Rossi piuttosto che Monica Verdi).
Non solo non è possibile risalire all'identità delle persone fisiche coinvolte, ma neppure si possono apprendere dettagli rilevanti sulla vita privata di queste (se non il fatto che intendesse giocare con qualcuno, ma quella è un'informazione insita nella stessa iscrizione ad una piattaforma specificamente dedicata al gioco di ruolo: spero che questo sia pacifico).
In sintesi: non tutta la corrispondenza contiene dati personali. Ed è per questo che, sempre secondo me, è poco utile invocare il diritto alla riservatezza disciplinato dal Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003), che per l'appunto si occupa di tutela dei dati personali.
Il Codice della Privacy è sicuramente la normativa fondamentale quando si tratta di capire diritti e obblighi in materia di conservazione e trattamento di dati come l'indirizzo e-mail, l'indirizzo IP e così via, ma non è poi così centrale quando ci si pone la domanda iniziale.
Possiamo invocare allora il principio della segretezza della corrispondenza?
Una noiosa ma necessaria panoramica di cosa dice il legislatore, e dove.
Partiamo dalle norme fondamentali in materia: la Costituzione ed il Codice Penale.
L'articolo 15 della Costituzione ci dice che «la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.»
Il Codice Penale puntualizza le conseguenze di questa inviolabilità, che altrimenti rimarrebbe una regola un po' appesa per aria.
Lo fa in diversi punti del Codice, ma a mio avviso l'articolo fondamentale è il 616, che sancisce l'illiceità della “violazione, sottrazione o soppressione della corrispondenza”.
Il Codice prevede quindi diverse condotte che possono costituire reato (la sottrazione e la distruzione della corrispondenza, la rivelazione del contenuto e così via).
A me sembra però che per rispondere alla domanda principale si possa prendere in esame la sola condotta di violazione della corrispondenza.
L'articolo 616 ci dice in particolare che «chiunque prende cognizione di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa da trenta a cinquecentosedici euro.»
Il delitto è però punito a querela della vittima: il che significa che se non alzano le chiappe per andare al commissariato più vicino, il problema non si pone. In questo caso, l'ordinamento lascia alla discrezionalità della vittima l'attivazione del procedimento penale.
La querela deve poi essere proposta entro tre mesi dalla scoperta dell'illecito: dopo di che, cosa fatta capo ha.
A scanso di equivoci, il legislatore ha aggiunto in tempi recenti che per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, telematica, informatica, o comunque effettuata con altre forme di comunicazioni a distanza.
In sintesi: non è importante il mezzo con cui la comunicazione viene effettuata ed in linea di principio può essere corrispondenza sia la vecchia lettera cartacea che l'e-mail.
Qual è allora il nocciolo duro del concetto di corrispondenza?
A me sembra di poter dire che per parlare di corrispondenza un messaggio debba essere:
1. diretto a qualcuno;
2. chiuso.
Quand'è che un messaggio diretto a qualcuno può allora essere considerato chiuso?
Diamine, quando c'erano solo le lettere cartacee era abbastanza facile: una corrispondenza è chiusa quando la busta è sigillata, e solo la rottura del sigillo permette la lettura.
Ma oggi, con le e-mail, gli sms, i messaggi privati dei PBC, che significa “chiuso”?
Una risposta dai giudici della Corte di Cassazione.
.. Ma prima una postilla sul metodo. La Corte di Cassazione svolge una funzione che in gergo chiamiamo di nomofiliachia, cioè si occupa proprio di interpretare la legge dove oscura, traendo il succo delle questioni nate da casi concreti.
Analizzare le sentenze significa analizzare casi specifici, spesso apparentemente diversi; ma spesso da tali casi è possibile trarre una logica interpretativa di fondo che si può applicare anche a casi analoghi (questo perché ovviamente non esiste un precedente proprio sui PBC).
Diritti al punto.
Quella che segue è ciò che in gergo chiamiamo “massima”, cioè il passaggio motivazionale più importante della sentenza, da cui emerge la regola di diritto.
«Nel caso in cui il datore di lavoro, in forza di regolamento aziendale, sia legittimamente a conoscenza della password atta a proteggere il sistema informatico, la corrispondenza informatica o telematica del singolo dipendente non può essere qualificata come "chiusa", pertanto, non è ravvisabile una violazione dell'art. 616 c.p. nell'ipotesi in cui il superiore gerarchico prenda cognizione del contenuto della posta elettronica del lavoratore assente.»
Cassazione penale, sez. V, 11/12/2007, n. 47096
Fonti in cui reperire la sentenza: Guida al diritto 2008, 3, 75 (s.m.) (nota di: PETRUCCI; TADDEI); Rivista dei dottori commercialisti 2008, 2, 347 (s.m.) (nota di: CHIARAVIGLIO)
Cosa possiamo trarre in via generale da questa massima?
Possiamo trarre che se qualcuno è legittimamente a conoscenza di un codice di accesso attraverso il quale leggere una comunicazione fra due persone, tale corrispondenza non può definirsi chiusa.
E se la corrispondenza non può definirsi chiusa, allora non è neanche tutelata dalla norma penale, e a ben vedere non può proprio definirsi come corrispondenza – perdendo anche il privilegio della segretezza che le sancisce la Costituzione.
Sul tema, ho reperito un breve articolo di un avvocato, docente universitario e cultore della materia di cui potete reperire il curriculum qui (http://www.studioaterno.it/Titolare.htm).
Osservazioni a Cass. Pen.,sez. V, 11 dicembre 2007, n.13938
di Stefano Aterno
Reperibile in: Cassazione penale, fascicolo 12, 2008, pag. 4670
[…]
La Cassazione in commento ha affrontato anche il nodo cruciale del concetto di corrispondenza chiusa giungendo a ritenere che tale corrispondenza informatica può qualificarsi come "chiusa" solo nei confronti di soggetti che non sono legittimati all'accesso ai sistemi informatici o telematici.
La legittimazione all'uso del sistema informatico abilita alla conoscenza delle informazioni in esso contenute ed in particolare, quando il sistema è protetto da password, la corrispondenza è conoscibile da parte di tutti coloro che dispongono della chiave di accesso informatica.
[…]
La posta elettronica è considerata sempre "aperta", ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p., nei confronti di chi sin dall'origine abbia un ordinario titolo di accesso soprattutto se, come indicato dalle c.d. "Linee guida" emanate dal Garante per la protezione dei dati personali il 1° marzo 2007, delle condizioni di tale accesso è stata data piena informazione ai dipendenti.
[…]
Unica critica che, in teoria, potrebbe essere mossa alla pronuncia in commento è il non aver considerato che il principio esposto non tiene conto dell'affidamento del terzo, estraneo all'azienda, sulla riservatezza della corrispondenza che sta inviando a quel soggetto dipendente dell'azienda.
Il problema non è da sottovalutare ma è risolto dal principio generale enunciato a monte della sentenza [...] nel momento in cui ritiene che la corrispondenza sia da considerarsi "chiusa" solo nei confronti di soggetti non legittimati all'accesso, lì dove quindi deve essere evidente a tutti, e anche ad un soggetto esterno, che la posta elettronica inviata ad un indirizzo e-mail aziendale non potrà godere di assoluta riservatezza in quanto all'interno dell'azienda vi è [...] un soggetto il quale, sia pure in busta chiusa, [...] è legittimato ad accedere al messaggio [...].
Conclusioni operative.
L'amministratore di un PBC può lecitamente leggere i messaggi dei propri utenti, per il semplice fatto che tali messaggi, per lui che vi ha un accesso tecnico, non sono da considerarsi privati.
Per l'amministratore, leggere un messaggio inviato via posta non è diverso da leggere un messaggio inviato in chat, nel forum, o in altri spazi pubblici della piattaforma.
Per motivi di trasparenza, e per evitare che si creino fraintendimenti, è opportuno informare di ciò l'utenza.
In particolare, è necessario che l'utente sappia che non è opportuno condividere i propri dati personali (e qui sì che parliamo di dati personali in senso tecnico) attraverso tali messaggi, proprio per il fatto l'Amministratore, ed eventualmente anche i suoi collaboratori, hanno la possibilità di incapparvi accidentalmente.
27/10/2016 22:08:01
(Prima o poi approfondirò anche il tema della divulgazione di tali contenuti: ma è un ginepraio che coinvolge molti aspetti, anche processualpenalistici, e implica un livello di ricerca superiore in termini di tempo.)
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